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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata in
Londra il 17 giugno 1960, che sostituisce la Convenzione del 10
giugno 1948 resa esecutiva con legge 27 ottobre 1951, n. 1370.