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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Puo' essere conferita la promozione straordinaria per benemerenze
di servizio ai sottufficiali della Guardia di finanza ed ai
finanzieri che abbiano partecipato ad operazioni di servizio di
eccezionale rilievo dimostrando, nel portarle a compimento, qualita'
militari e professionali tali da dare sicuro affidamento di adempiere
in modo esemplare le funzioni del grado superiore.
Puo' essere conferita la nomina al grado di vicebrigadiere per
benemerenze di servizio agli appuntati della Guardia di finanza per i
quali ricorrano le condizioni di cui al comma precedente.