Legge Ordinaria n. 560 del 15/07/1966 (Pubblicata nella G.U. del 26 luglio 1966 n. 184)
Concessione dei contributi in favore di Enti ed Istituti che svolgono attività scientifica nel campo delle poste e delle telecomunicazioni.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
  la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni  e'  autorizzato  a
concedere contributi, per l'importo complessivo annuo non superiore a
lire 25 milioni, in favore di Enti ed Istituti che svolgano attivita'
scientifica  o  sperimentale  nel   campo   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni. 
 

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