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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni e' autorizzato a
concedere contributi, per l'importo complessivo annuo non superiore a
lire 25 milioni, in favore di Enti ed Istituti che svolgano attivita'
scientifica o sperimentale nel campo delle poste e delle
telecomunicazioni.