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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'articolo 16 della legge 27 maggio 1961, n. 465, e' aggiunto il
seguente comma:
"Tuttavia e' in facolta' del Ministro per le poste e le
telecomunicazioni di diminuire o maggiorare, sentito il Consiglio di
amministrazione delle poste e telecomunicazioni, detti massimi netti
fino al 30 per cento in relazione alle disponibilita' del Fondo
costituito a norma del precedente articolo".