Legge Ordinaria n. 570 del 25/07/1966 (Pubblicata nella G.U. del 28 luglio 1966 n. 186)
Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte di appello.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
    Attribuzione della qualifica di magistrato di Corte d'appello

  I  magistrati di tribunale, compiuti undici anni dalla promozione a
tale   qualifica,  sono  sottoposti  alla  valutazione  dei  Consigli
giudiziari ai fini della nomina a magistrati di Corte d'appello.
  Il  Consiglio  superiore  della  magistratura  procede alla nomina,
previo  esame  del  motivato  parere del Consiglio giudiziario, sulle
capacita'   del  magistrato  e  sulla  attivita'  svolta  nell'ultimo
quinquennio.
  La  nomina  produce effetti giuridici ed economici secondo l'ordine
di  precedenza risultante dal ruolo di anzianita', con decorrenza dal
giorno  in  cui  il  magistrato  di tribunale ha compiuto undici anni
dalla promozione a tale qualifica.
  Ai  fini  dell'anzianita'  di  cui  innanzi,  e'  valutato anche il
servizio  eventualmente  prestato  come  magistrato  del Consiglio di
Stato o della Corte dei conti o della Giustizia militare.
  Per  i  magistrati  addetti  al Ministero di grazia e giustizia con
funzioni  amministrative, il parere di cui al secondo comma e' emesso
dal  Consiglio  di  amministrazione,  previo rapporto informativo dei
capi  degli  uffici ai quali i magistrati appartengono. Per esprimere
il  parere  anzidetto il Consiglio di amministrazione sara' composto,
oltre  che  del presidente, dei soli membri che rivestono la qualita'
di magistrato.
  Per  gli  altri  magistrati  non addetti ad uffici giudiziari e per
quelli  in  servizio  all'estero  il  parere  e' emesso dal Consiglio
giudiziario presso la Corte di appello di Roma, previo rapporto
  informativo  dei  capi  degli  uffici  ai  quali  i magistrati sono
  addetti.
Per la nomina a magistrato di Corte d'appello e' necessario che
almeno  cinque  anni di attivita' del magistrato siano compiuti negli
uffici giudiziari anche se non ininterrottamente.
  La  disposizione  di  cui  al  comma  precedente non si applica per
cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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