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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 14,
secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, e con decorrenza
dalla data di entrata in vigore della stessa legge, e' da
considerarsi riscattabile, ai fini del trattamento di quiescenza, il
servizio civile prestato dal personale, di cui all'articolo 4 della
legge stessa, anteriormente all'inquadramento nei ruoli ad
esaurimento, nelle Amministrazioni dello Stato e negli organismi ad
ordinamento autonomo indicati nello stesso articolo 4, anche se in
costanza di rapporto di impiego con enti pubblici o privati e con
retribuzione non gravante sul bilancio dello Stato.