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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con effetto dal 1 novembre 1965, e' istituito presso il Ministero
della pubblica istruzione, per le esigenze delle Facolta' o Scuole
delle Universita' e degli Istituti di istruzione universitaria, il
ruolo dei professori aggregati.
La dotazione organica del predetto ruolo e' determinata nella
annessa tabella.