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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il termine previsto dagli articoli 1 e 6 della legge 13 luglio
1965, n. 891, con la quale il Governo della Repubblica e' stato
delegato ad emanare norme aventi valore di legge per disciplinare
l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri ed a
modificare e coordinare in un unico testo le norme vigenti in materia
consolare di cui al regio decreto 28 gennaio 1866, numero 2804 e
successive modificazioni ed integrazioni, e' prorogato di sei mesi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 luglio 1966
SARAGAT
MORO - FANFANI -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE