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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Convenzione, firmata a Parigi il 14 dicembre 1957, concernente le
misure da prendere dagli Stati membri dell'Unione dell'Europa
occidentale per permettere all'Agenzia per il controllo degli
armamenti di esercitare efficacemente il controllo e che stabilisce
la garanzia d'ordine giurisdizionale prevista dal Protocollo n. 4 del
Trattato di Bruxelles, modificato dai Protocolli di Parigi del 23
ottobre 1954.