Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Nelle piccole isole, dove si trovino Comuni dichiarati di Soggiorno
o di cura, qualora la rete stradale extra urbana non superi 20
chilometri e le difficolta' ed i pericoli del traffico
automobilistico siano particolarmente intensi, il Ministro per i
lavori pubblici d'intesa con il Ministro per il turismo e lo
spettacolo, sentite le Amministrazioni comunali interessate e le
locali aziende di cura, soggiorno e turismo, puo', con proprio
decreto, vietare che, nei mesi di piu' intenso movimento turistico,
autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della
popolazione stabile siano fatti affluire nell'isola.
I contravventori al divieto di cui al precedente comma sono puniti
con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 giugno 1966
SARAGAT
MORO - MANCINI - CORONA
Visto, il
Guardasigilli: REALE