Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli insegnanti che abbiano prestato servizio in almeno due degli
anni scolastici dal 1949-50 al 1960-61, oppure in almeno uno degli
anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66 negli istituti statali o
pareggiati di istruzione secondaria o di istruzione artistica e che
siano in possesso della abilitazione richiesta, nonche' gli
insegnanti elementari laureati e abilitati all'insegnamento nelle
scuole secondarie, di ruolo nella scuola elementare, che abbiano
superato il periodo di prova, in servizio nella scuola statale,
qualora in nessuno degli anni suddetti abbiano riportato qualifica
inferiore a "buono", possono chiedere l'assunzione nei ruoli dei
professori della scuola media secondo le norme della presente legge,
per le materie di insegnamento dei ruoli dichiarati corrispondenti ai
sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15
novembre 1963, n. 2064 e successive modificazioni.
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche a coloro
che abbiano conseguito l'abilitazione nella sessione indetta con
decreto ministeriale 10 agosto 1965.
Le norme di cui al primo comma del presente articolo si applicano
anche agli insegnanti in possesso di abilitazione valida per
l'insegnamento dell'educazione musicale.
Gli insegnanti di educazione fisica, che si trovino nelle
condizioni di cui al primo comma del presente articolo, possono
chiedere l'assunzione nel ruolo di cui agli articoli 12 e 13 della
legge 7 febbraio 1958, n. 88.