Legge Ordinaria n. 605 del 15/07/1966 (Pubblicata nella G.U. del 6 agosto 1966 n. 195)
Programma decennale di provvidenze finanziarie ed assicurative per la costruzione e l'acquisto di case per i ferrovieri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Azienda  autonoma  delle  ferrovie  dello Stato e' autorizzata ad
attuare  un  programma  decennale  di  costruzione  di  alloggi per i
ferrovieri, con inizio dal 1 gennaio 1966.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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