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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad
attuare un programma decennale di costruzione di alloggi per i
ferrovieri, con inizio dal 1 gennaio 1966.