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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nella tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989,
convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350,
alla lettera f) - Oli da gas - dopo il punto 1 e' aggiunto:
"2) da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di
locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico e per i
servizi igienici e di cucina";
nella colonna "aliquota per quintale - lire" in corrispondenza del
punto 2), e' aggiunta la cifra "500".