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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai proprietari che ricostruiscono fabbricati ad uso di abitazione
siti in Comuni la cui popolazione risultante dal censimento del 1936
sia inferiore a 25.000 abitanti ed in quelli nei quali vi sia stata
una percentuale di distruzione superiore al 75 per cento dei vani
destinati ad uso di abitazione, e' concesso un contributo diretto in
capitale in ragione dell'80 per cento della base di commisurazione
del contributo determinata a norma delle lettere a), b) e c)
dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sino a lire
4.000.000 per unita' immobiliare preesistente agli eventi bellici,
anche se l'importo dei lavori sia superiore a tale somma.
Detto beneficio e' limitato ai fabbricati che prima degli eventi
bellici avevano una accertata consistenza non superiore a 8 unita' di
abitazione, nonche' ai proprietari di non oltre due unita'
immobiliari anche se facevano parte di un fabbricato superiore a 8
unita' di abitazione.
Nella costruzione delle unita' immobiliari aventi diritto al
contributo di cui sopra, il proprietario puo' ridurre la
ricostruzione ad un limite di volume corrispondente alla spesa
ammissibile a contributo di lire 4 milioni per ogni unita'
immobiliare.