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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il riposo settimanale degli addetti alla produzione e vendita di
pane deve coincidere con la domenica ed in tale giorno deve essere
osservata la chiusura dei panifici e dei negozi di vendita del pane.
I prefetti, sentite le Amministrazioni comunali e le organizzazioni
sindacali del settore, potranno disporre che in determinati Comuni la
giornata di riposo e conseguente chiusura dei forni e dei negozi di
vendita di pane avvenga in altro giorno della settimana.