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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti e' estesa agli esercenti piccole imprese commerciali
iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione
obbligatoria contro le malattie istituita con legge 27 novembre 1960,
n. 1397, agli ausiliari del commercio ed agli altri lavoratori
autonomi iscritti nei predetti elenchi, nonche' ai loro familiari
coadiutori, indicati nell'articolo seguente.
L'obbligo di iscrizione all'assicurazione sussiste anche se gli
interessati abbiano esercitato il diritto di opzione previsto
dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
febbraio 1961, n. 184.
Per quanto non diversamente disposto dagli articoli seguenti,
l'assicurazione di cui alla presente legge e' regolata dalle norme
del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive
modificazioni ed integrazioni.