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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Delimitazione delle zone e piani quinquennali
Sulla base delle indicazioni del programma economico nazionale, il
Comitato interministeriale per la ricostruzione provvede, su proposta
del Comitato di cui al successivo terzo comma, alla delimitazione di
zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, diverse dai
territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n.
646, e successive modificazioni e integrazioni, caratterizzate: da
depauperamento delle forze di lavoro derivante o da sensibile
invecchiamento della popolazione residente o da accentuati fenomeni
di esodo; da livelli di reddito pro capite della popolazione
inferiori alla media nazionale e tali da escludere lo spontaneo
riequilibrio rispetto alla media stessa; da bassi livelli di
produttivita' in dipendenza di problemi di riconversione
dell'agricoltura o di un insufficiente sviluppo delle attivita'
industriali. Tali zone riguardano ambiti territoriali
sufficientemente ampi, che possono anche riferirsi, quando cio' sia
indispensabile, a territori facenti parte di piu' Province.
Il Comitato interministeriale per la ricostruzione approva piani
quinquennali per la realizzazione coordinata, nelle zone delimitate
ai sensi del precedente comma e nei territori montani di cui
all'articolo 9, degli interventi straordinari previsti dalla presente
legge con quelli a carattere ordinario.
I piani predisposti d'intesa con le Amministrazioni statali e
regionali interessate, sono formulati da un Comitato di Ministri,
costituito in seno al Comitato interministeriale per la ricostruzione
e formato dai Ministri per il bilancio, per le finanze, per il
tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per
l'industria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale, per
le partecipazioni statali, per il turismo e lo spettacolo e dal
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che lo
presiede ed assume la denominazione di Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.
Gli altri Ministri partecipano ai lavori del Comitato per la
trattazione dei problemi di loro specifica competenza.
Ai fini della delimitazione delle zone depresse e della
predisposizione ed approvazione dei piani quinquennali, il Comitato
interministeriale per la ricostruzione e il Comitato dei Ministri di
cui al terzo comma sono integrati, per quanto concerne i rispettivi
interessi, dai Presidenti delle Regioni costituite.
Per Id formulazione dei piani, le Regioni presentano le proposte
per gli interventi da effettuare nelle zone depresse comprese nei
territori di rispettiva competenza.
Fino alla costituzione delle Regioni a Statuto ordinario, alla
delimitazione delle zone depresse e alla predisposizione dei piani si
provvede previa consultazione dei Comitati regionali per la
programmazione economica istituiti con decreto ministeriale 22
settembre 1964 e successive modificazioni e integrazioni.
I piani impegnano le Amministrazioni interessate ad adottare i
provvedimenti necessari alla loro attuazione.
Le delimitazioni di zone depresse, nel caso in cui non sia ancora
approvato il programma economico nazionale, sono effettuate sulla
base dei criteri indicati al primo comma del presente articolo.