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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'esercizio di impianti termici, alimentati con combustibili
minerali solidi o liquidi, a ciclo continuo o occasionale, nonche'
l'esercizio di impianti industriali e di mezzi motorizzati, che diano
luogo ad emissione in atmosfera di fumi, polveri, gas e odori di
qualsiasi tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrita'
dell'aria e di costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto
alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o privati, sara'
sottoposto alle norme di cui alla presente legge.