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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Elettorato.
Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi, di cui alla legge 3
febbraio 1963, n. 112, ha sede in Roma ed e' composto di nove membri.
Sono elettori e possono essere eletti componenti del Consiglio
nazionale e della Commissione centrale tutti gli iscritti nell'albo
che non siano sospesi dall'esercizio della professione.
Non sono elettori e non possono essere eletti gli iscritti
nell'elenco speciale.
Gli eletti al Consiglio nazionale ed alla Commissione centrale sono
rieleggibili.