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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero della sanita' provvede all'assistenza sanitaria
specifica diretta al recupero funzionale dei mutilati ed invalidi
civili appartenenti alle categorie dei motulesi e dei neurolesi che
versino in istato di bisogno e la cui invalidita' possa essere
ridotta mediante idoneo trattamento di riabilitazione.
Le disposizioni della legge 10 giugno 1940, n. 932, sono estese a
favore dei motulesi e dei neurolesi fino alla eta' di 15 anni.
Ai fini dell'assistenza contemplata nei commi precedenti e dalle
leggi 10 giugno 1940, n. 932, e 10 aprile 1954, n. 218, il Ministero
della sanita' ha facolta' di stipulare convenzioni con cliniche
universitarie, con ospedali, con l'Associazione nazionale mutilati e
invalidi civili e con enti ed istituzioni pubblici o privati che
gestiscano appositi centri di recupero.