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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal periodo di paga successivo alla data del 31
dicembre 1965 e fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla
data del 31 dicembre 1966 sono confermate le esenzioni contributive
nonche' le riduzioni delle misure dei contributi disposte
dall'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, convertito
nella legge 21 ottobre 1964, n. 999.