Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento
autonomo e le gestioni speciali dello Stato, hanno l'obbligo di
tenere le disponibilita' liquide in conti correnti con il Tesoro, di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto
1945, numero 510.