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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli impiegati inquadrati nel ruolo speciale ad esaurimento di cui
alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, possono essere collocati a
domanda, ai soli effetti giuridici e con decorrenza dal 19 luglio
1961, nei ruoli aggiunti di cui all'articolo 344 e seguenti del testo
unico 10 gennaio 1957, n. 3.
Al personale di cui al precedente comma si applicano le
disposizioni contenute nella legge 4 febbraio 1966, n. 32, per il
successivo collocamento nei ruoli ordinari.
Agli effetti di cui al primo comma il suddetto personale viene
collocato nei ruoli aggiunti dell'Amministrazione presso la quale
presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge,
salvo quanto disposto dal successivo articolo 2.
La predetta domanda dovra' essere presentata alla Amministrazione
presso la quale il richiedente presta servizio, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
Per il collocamento nel ruolo aggiunto e' necessario che alla data
del 19 luglio 1961 l'interessato risulti in possesso del titolo di
studio richiesto per l'accesso al corrispondente ruolo ordinario.
Per il collocamento nei ruoli aggiunti della carriera esecutiva si
prescinde dal titolo di studio, purche' lo interessato abbia compiuto
alla data di entrata in vigore della presente legge, un periodo di
servizio lodevole e ininterrotto di tre anni con mansioni proprie del
ruolo ordinario corrispondente al ruolo aggiunto nel quale
l'interessato stesso chiede di essere inquadrato.