Legge Ordinaria n. 631 del 06/08/1966 (Pubblicata nella G.U. del 20 agosto 1966 n. 206)
Modifiche alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, concernente la sistemazione del personale assunto dal Governo militare alleato del territorio di Trieste.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  impiegati  inquadrati nel ruolo speciale ad esaurimento di cui
alla  legge  22  dicembre  1960,  n. 1600, possono essere collocati a
domanda,  ai  soli  effetti  giuridici e con decorrenza dal 19 luglio
1961, nei ruoli aggiunti di cui all'articolo 344 e seguenti del testo
unico 10 gennaio 1957, n. 3.
  Al   personale   di   cui  al  precedente  comma  si  applicano  le
disposizioni  contenute  nella  legge  4 febbraio 1966, n. 32, per il
successivo collocamento nei ruoli ordinari.
  Agli  effetti  di  cui  al  primo comma il suddetto personale viene
collocato  nei  ruoli  aggiunti  dell'Amministrazione presso la quale
presta  servizio alla data di entrata in vigore della presente legge,
salvo quanto disposto dal successivo articolo 2.
  La  predetta  domanda dovra' essere presentata alla Amministrazione
presso la quale il richiedente presta servizio, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
  Per  il collocamento nel ruolo aggiunto e' necessario che alla data
del  19  luglio  1961 l'interessato risulti in possesso del titolo di
studio richiesto per l'accesso al corrispondente ruolo ordinario.
  Per  il collocamento nei ruoli aggiunti della carriera esecutiva si
prescinde dal titolo di studio, purche' lo interessato abbia compiuto
alla  data  di  entrata in vigore della presente legge, un periodo di
servizio lodevole e ininterrotto di tre anni con mansioni proprie del
ruolo   ordinario   corrispondente   al   ruolo  aggiunto  nel  quale
l'interessato stesso chiede di essere inquadrato.
 

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