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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Ai fini del pagamento delle indennita' di espropriazione, il limite
di lire 2.500, fissato nel terzo comma dell'articolo 1 della legge 3
aprile 1926, n. 686, ed elevato a lire 50.000 con la legge 21 agosto
1949, n. 609, e' ulteriormente elevato a lire 500.000.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana, E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data ad Antagnod, addi' 6 agosto 1966
SARAGAT
MORO - REALE - TAVIANI
- COLOMBO - TREMELLONI
- MANCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE