Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 26 luglio 1965,
n. 969, sono estese anche alle esigenze determinate dai nubifragi e
dalle alluvioni verificatesi in provincia di Belluno nel mese di
settembre 1965.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data ad Antagnod, addi' 6 agosto 1966
SARAGAT
MORO - MANCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE