Legge Ordinaria n. 634 del 06/08/1966 (Pubblicata nella G.U. del 20 agosto 1966 n. 206)
Interpretazione autentica degli articoli 3 e 5 della legge 14 novembre 1962, n. 1617, recante disposizioni sulle ore di insegnamento eccedenti l'orario di cattedra negli Istituti di istruzione secondaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  disposizione  contenuta nell'articolo 3 della legge 14 novembre
1962,  n.  1617,  va  intesa  nel  senso che il compenso spettante al
docente  per  le  ore  di insegnamento eccedenti l'orario di cattedra
negli Istituti di istruzione secondaria deve essere determinato sulla
base  del  solo  stipendio iniziale corrispondente al coefficiente in
godimento.
 

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