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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La disposizione contenuta nell'articolo 3 della legge 14 novembre
1962, n. 1617, va intesa nel senso che il compenso spettante al
docente per le ore di insegnamento eccedenti l'orario di cattedra
negli Istituti di istruzione secondaria deve essere determinato sulla
base del solo stipendio iniziale corrispondente al coefficiente in
godimento.