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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A favore dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i
coltivatori diretti e' concesso dallo Stato, ad integrazione degli
interventi di cui alla legge 29 giugno 1961, n. 576, un contributo
straordinario di lire 25 miliardi, da versarsi nelle seguenti rate
annuali:
1966.......... lire 4 miliardi
1967.......... lire 5 miliardi
1968.......... lire 5,5 miliardi
1969.......... lire 5,5 miliardi.
1970.......... lire 5 miliardi