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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Fino a quando permangono le esigenze della monetazione metallica, e
comunque non oltre il 31 dicembre 1967, la misura massima del
compenso per il lavoro a cottimo effettuato dagli operai della Zecca
continua ad essere regolata dall'articolo 28 delle norme speciali
approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, applicandosi a tale
misura le riduzioni previste dai decreti del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1965, n. 373 e 5 giugno 1965, n. 749.
Con la cessazione delle esigenze di cui al comma precedente cessa,
altresi', di avere efficacia l'articolo 35 delle norme speciali di
cui al citato decreto, ministeriale 5 giugno 1925.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data ad Antagnod, addi' 6 agosto 1966
SARAGAT
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE