Legge Ordinaria n. 636 del 06/08/1966 (Pubblicata nella G.U. del 22 agosto 1966 n. 207)
Norme relative alle contingenti esigenze della monetazione metallica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Fino a quando permangono le esigenze della monetazione metallica, e
comunque  non  oltre  il  31  dicembre  1967,  la  misura massima del
compenso  per il lavoro a cottimo effettuato dagli operai della Zecca
continua  ad  essere  regolata  dall'articolo 28 delle norme speciali
approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, applicandosi a tale
misura  le  riduzioni  previste  dai  decreti  del  Presidente  della
Repubblica 21 aprile 1965, n. 373 e 5 giugno 1965, n. 749.
  Con  la cessazione delle esigenze di cui al comma precedente cessa,
altresi',  di  avere  efficacia l'articolo 35 delle norme speciali di
cui al citato decreto, ministeriale 5 giugno 1925.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data ad Antagnod, addi' 6 agosto 1966

                               SARAGAT

                                                       MORO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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