Legge Ordinaria n. 637 del 06/08/1966 (Pubblicata nella G.U. del 22 agosto 1966 n. 207)
Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli esercizi 1966, 1967 e 1968.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  Comuni  e  alle  Province  che,  nonostante  l'applicazione dei
tributi  con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore
a  quelle  fissate  dall'articolo  306  del  testo  unico della legge
comunale   e   provinciale   3  marzo  1934,  n.  383,  e  successive
modificazioni  e aggiunte, con le eccezioni previste dall'articolo 11
della  legge  3  febbraio  1963,  n.  56,  non conseguono il pareggio
economico del bilancio, e' concesso un contributo, per ciascuno degli
anni  1966,  1967  e  1968,  sempre  che non fruiscano di particolari
provvidenze dello Stato previste in leggi speciali.
  Per  i Comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati
ai  sensi  dell'articolo  1  della  legge  25  luglio 1952, n. 991, e
dell'articolo  3  della  legge  2  luglio  1952, n. 703, e successive
modificazioni  e  aggiunte,  la  misura  delle eccedenze indicate nel
primo comma e' ridotta a meta'.
  Il contributo anzidetto e' determinato annualmente con le modalita'
previste  con il penultimo e con l'ultimo comma dell'articolo 1 della
legge 3 febbraio 1963, n. 56.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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