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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' prorogato al 31 dicembre 1970 il termine di validita'
dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo stabilito dall'articolo
unico della legge 3 febbraio 1957, n. 17, per gli atti e scritti
relativi alla cessione di quote dello stipendio o del salario da
parte dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche
Amministrazioni, alle sovvenzioni contro cessione di quote delle
retribuzioni effettuate dalla Direzione generale degli Istituti di
previdenza presso il Ministero del tesoro a favore degli iscritti
agli Istituti da essa amministrati, ai piccoli prestiti concessi
dall'Ente, nazionale di assistenza e previdenza ai dipendenti dello
Stato, ai crediti concessi dal Comitato interministeriale per le
provvidenze agli statali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data ad Antagnod, addi' 6 agosto 1966
SARAGAT
MORO - PRETI - COLOMBO
- PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE