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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato,
agli incaricati, utilizzati in base agli articoli 8 e 26 della legge
30 dicembre 1959, n. 1236, e al loro coadiutori, nonche' al personale
utilizzato sulle navi traghetto dell'Azienda stessa con contratto a
tempo determinato, possono essere concessi premi eccezionali per
particolari benemerenze o per prestazioni eccedenti l'orario normale
di servizio il cui corrispettivo non possa essere commisurato alla
loro durata.
Fino al limite individuale di lire 50.000 i premi sono concessi dal
direttore generale; per importi superiori provvede il Ministro,
sentito il Consiglio di amministrazione.