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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
13 seguente legge:
Art. 1.
La documentazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 20431 nonche' ogni altro elemento
idoneo a comprovare la detenzione nei "K.Z." (Konzentrazion-Zone), da
fornirsi a cura degli interessati, a corredo delle domande per
indennizzo gia' presentate entro il termine previsto del 21 luglio
1964, devono essere fatti pervenire alla Commissione di cui
all'articolo 7 del citato decreto presidenziale, sotto pena di
decadenza dal diritto allo indennizzo stesso, entro tre mesi dalla
data di pubblicazione, della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.