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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il
Protocollo n. 1 annesso alla Convenzione universale sul diritto di
autore concernente la protezione delle opere degli apolidi e dei
rifugiati, firmato a Ginevra il 6 settembre 1952.