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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire ai
seguenti Atti internazionali:
Convenzione contro la discriminazione nel campo
dell'insegnamento, adottata a Parigi il 14 dicembre 1960;
Protocollo che istituisce una Commissione di conciliazione e di
buoni uffici incaricata di ricercare la soluzione delle controversie
tra Stati parti della Convenzione contro la discriminazione nel campo
dell'insegnamento, adottato a Parigi il 10 dicembre 1962.