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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvata;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le
seguenti Convenzioni internazionali adottate dalla Conferenza
internazionale del lavoro;
Convenzione internazionale del lavoro n. 117, concernente gli
obiettivi e le norme di base della politica sociale adottata a
Ginevra il 22 giugno 1962;
Convenzione internazionale del lavoro n. 118 concernente
l'uguaglianza di trattamento dei nazionali e dei non nazionali in
materia di sicurezza sociale adottata a Ginevra il 28 giugno 1962.