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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590,
concernente provvedimenti a favore della citta' di Agrigento, in
conseguenza del movimento franoso verificatosi il 19 luglio 1966, con
le seguenti modificazioni:
Articolo 1. - Al primo comma, dopo la lettera b), e' aggiunta la
seguente:
"b1) accertamenti in merito alla situazione urbanistico edilizia
determinatasi nella predetta citta'";
al primo comma, lettera c), dopo le parole: "senza letto", sono
aggiunte le parole: ", di locali da adibire ad attivita' commerciali
ed artigiane";
il secondo comma e' sostituito con il seguente:
"La progettazione e l'esecuzione delle opere previste nel
presente articolo sono effettuate dalla Sezione autonoma del Genio
civile, istituita ai sensi dell'articolo 7. Il provveditore alle
opere pubbliche di Palermo puo' disporre che singole opere siano
progettate ed eseguite da Istituti a carattere nazionale designati
per legge ad intervenire nella ricostruzione edilizia in seguito a
pubbliche calamita'".
Articolo 2. - I commi terzo, quarto, quinto e sesto sono sostituiti
con i seguenti:
"Alla Commissione spetta altresi' il compito di provvedere ad una
ricognizione completa dello stato di conservazione della rete idrica
e fognante e di esprimere il proprio avviso circa i provvedimenti
definitivi da adottare per il controllo del regime delle acque
superficiali e sotterranee che interessano l'abitato di Agrigento,
nonche' di proporre i vincoli idrogeologici ed urbanistici
indispensabili fino all'approvazione del piano regolatore generale,
ed un progetto di massima per la sistemazione generale delle zone da
sottoporre ai vincoli suddetti e per il consolidamento dell'abitato.
La Commissione riferisce al Ministro per i lavori pubblici.
Le proposte ed i progetti di cui al terzo comma sono comunicati
alla Regione siciliana per i provvedimenti di sua competenza.
Il Ministro per i lavori pubblici presentera' una relazione al
Parlamento entro il 31 dicembre 1967".
Gli ultimi due commi sono sostituiti con i seguenti:
"Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato:
a) a provvedere alle indagini, rilievi, sondaggi, lavori
provvisionali, prove di laboratorio, necessari per l'espletamento dei
compiti della Commissione;
b) a stipulare con enti o professionisti le convenzioni che si
rendessero necessarie per i fini di cui sopra.
Le attivita' previste nel precedente comma sono attribuite alla
competenza del Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, il
quale e' autorizzato a provvedere anche a trattativa privata ed in
economia, senza l'obbligo del parere di organi consultivi e tecnici.
I rimborsi ed i compensi spettanti ai membri ed alla segreteria
della Commissione sono determinati, in relazione al lavoro svolto,
con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il
Ministro per il tesoro.
Analogamente si provvede per i rimborsi ed i compensi spettanti ai
membri della Commissione per gli accertamenti di cui alla lettera b1)
dell'articolo 1 ed alla relativa segreteria".
Dopo l'articolo 2, e' aggiunto il seguente articolo:
Art. 2-bis.
"La Valle dei Templi di Agrigento e' dichiarata zona archeologica
di interesse nazionale.
Il Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro
per i lavori pubblici, determina, con proprio decreto, il perimetro
della zona, le prescrizioni d'uso e i vincoli di inedificabilita'".
Articolo 3. - Al primo comma, e' soppresso il secondo periodo.
Articolo 4. - Dopo le parole: "degli alloggi" sono aggiunte le
parole: "e dei locali da adibire ad attivita' commerciali e
artigiane".
E' aggiunto il seguente comma:
"La stessa Commissione e' competente ad assegnare gli alloggi ed i
locali da adibire all'attivita' artigiana e commerciale che,
eventualmente, in prosieguo di tempo dovessero occorrere per le
esigenze previste dal presente decreto ed al cui finanziamento si
potra' provvedere anche con gli stanziamenti derivanti dalle
disposizioni legislative sull'edilizia economica e popolare".
Dopo l'articolo 4, e' aggiunto il seguente articolo:
Art. 4-bis.
"Il prefetto di Agrigento provvede alla formazione dell'elenco dei
danneggiati a seguito del movimento franoso, sulla base dei risultati
a cui perviene la Commissione di cui all'articolo 2 del presente
decreto".
Articolo 5. - E' sostituito con il seguente:
"Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere a
totale carico dello Stato alle espropriazioni di aree comprese nel
piano di zona della citta' di Agrigento, adottato ai sensi della
legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, ed anche di
altre aree occorrenti per l'esecuzione delle opere previste dal
presente decreto.
Le aree espropriate per l'esecuzione di opere ed impianti pubblici
passano in proprieta' del Comune, al quale e' altresi' trasferita la
proprieta' delle opere e degli impianti.
L'indennita' di espropriazione delle aree e' determinata nei modi
previsti dall'articolo 1, terzo comma, della legge 21 luglio 1965, n.
904.
L'Ufficio tecnico erariale comunica al prefetto l'indennita'
fissata. La stima effettuata dall'Ufficio tecnico erariale ha gli
effetti della perizia giudiziale di cui all'articolo 34 della legge
25 giugno 1865, n. 2359".
Dopo l'articolo 5, sono aggiunti i seguenti:
Art. 5-bis.
"Con successivo provvedimento legislativo verra' disciplinata la
concessione di contributi ai proprietari di abitazioni distrutte o
dichiarate inabitabili, nei limiti di una sola unita' immobiliare per
ogni proprietario, in opzione con l'assegnazione in proprieta' di una
abitazione costruita a norma dell'articolo 1 del presente decreto.
Con lo stesso provvedimento verra' disposto analogamente in ordine
ai proprietari di unita' immobiliari destinate all'esercizio di
attivita' commerciali, professionali e artigiane".
Art. 5-ter.
"E' concessa moratoria fino al 31 dicembre 1968 ai proprietari di
una sola unita' immobiliare distrutta o danneggiata per l'adempimento
delle obbligazioni contratte con Istituti di credito per l'acquisto
dell'unita' immobiliare stessa".
Articolo 6. - Il primo comma e' sostituito con il seguente:
"L'approvazione dei progetti e dei contratti e la gestione
tecnico-amministrativa delle opere sono attribuite al Provveditorato
alle opere pubbliche di Palermo, cui spetta altresi' di corrispondere
i rimborsi ed i compensi determinati ai sensi dell'articolo 2".
Al secondo comma, e' soppresso il secondo periodo.
Articolo 9. - E' sostituito con il seguente:
"Per gli adempimenti previsti dal presente decreto, di competenza
del Ministero dei lavori pubblici, e' autorizzata la spesa di lire
9.500 milioni, di cui 500 milioni per interventi di pronto soccorso e
lire 9.000 milioni per far fronte agli oneri derivanti
dall'applicazione delle lettere b), b1) e c) dell'articolo 1".
Articolo 10. - Le parole: "nonche' ad altri interventi di propria
competenza nell'abitato di Agrigento, secondo la legislazione
vigente" sono sostituite con le seguenti: "ad altri interventi di
propria competenza nell'abitato di Agrigento, secondo la legislazione
vigente, nonche' alle opere di sistemazione e consolidamento di cui
al terzo comma dell'articolo 2".
Articolo 12. - Al primo comma le parole: "dal 19 luglio al 19
ottobre 1966, e' sospeso sino al 19 ottobre 1966" sono sostituite con
le parole: "dal 19 luglio 1966 al 19 luglio 1967, e' sospeso sino al
19 luglio 1967".
Dopo l'articolo 12, e' aggiunto il seguente:
Art. 12-bis.
"Per tutti i beneficiari delle norme contenute nel presente decreto
e' concessa l'esenzione dai tributi erariali provinciali e comunali
fino al 31 dicembre 1967.
Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla
data di entrata in vigore del presente decreto e quelle ancora da
accertare, afferenti al trasferimento del diritto di proprieta' o di
altro diritto reale su immobili effettuato e registrato in data
anteriore al 19 luglio 1966, a titolo gratuito od oneroso per atto
tra vivi o mortis causa, non sono dovute qualora il contribuente
provi che il bene cui l'imposta si riferisce e' andato distrutto o
comunque reso per sempre inabitabile in conseguenza del movimento
franoso".
Articolo 13. - Le parole: "19 ottobre 1966" sono sostituite con le
seguenti: "31 dicembre 1967".
Dopo l'articolo 13, sono aggiunti i seguenti:
Art. 13-bis.
"Ai lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza della frana e'
concessa una indennita' speciale di disoccupazione pari alla
retribuzione giornaliera contrattuale spettante in relazione alla
qualifica professionale del richiedente, per la durata massima di 1
anno, a decorrere dal 19 luglio 1966.
Ai beneficiari dell'indennita' di cui al precedente comma sono
anche corrisposti gli assegni familiari nella misura normale.
L'indennita' speciale sostituisce ed assorbe le integrazioni
salariali e l'indennita' ordinaria di disoccupazione.
Perdono il diritto all'indennita' speciale di disoccupazione i
lavoratori che, richiesti dall'Ufficio di collocamento, non dovessero
raggiungere il posto di lavoro assegnato.
Per le provvidenze di cui ai precedenti commi e' istituita, presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una gestione speciale
nell'ambito della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai
dell'industria.
Le spese sostenute dalla gestione speciale di cui al precedente
comma saranno coperte da contributi straordinari della Cassa per
l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e
dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale determinera', con
proprio decreto, l'ammontare dei contributi straordinari da porre a
carico delle gestioni predette.
Le somme necessarie per il funzionamento della gestione speciale
saranno anticipate dalla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli
operai dell'industria".
Art. 13-ter.
"Alle imprese che svolgono attivita' artigiana e commerciale che, a
seguito della frana, siano costrette, per riprendere l'attivita', a
trasferire gli impianti e le attrezzature, e' corrisposto, a carico
dello Stato, un contributo pari al 70 per cento delle spese
necessarie al trasferimento, al ripristino degli impianti e delle
attrezzature distrutte o danneggiate.
La misura del contributo e' elevata al 100 per cento della spesa
occorrente per la ricostruzione delle scorte danneggiate o
distrutte.
Analogo contributo e alle stesse condizioni sara' corrisposto alle
imprese esercenti attivita' alberghiere e di trasporto.
Le domande di contributo, corredate dal progetto dei lavori di
riattivazione dell'esercizio o dell'impianto, nonche' dalla
documentazione dei danni subiti dagli impianti e dalle attrezzature,
debbono essere presentate al prefetto entro il 31 dicembre 1966.
L'entita' del contributo e' determinata con decreto del prefetto,
su proposta di una Commissione presieduta dall'intendente di finanza
e composta dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale e dal
direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio,
sentiti, per competenza, il presidente della Commissione provinciale
dell'artigianato ed i rappresentanti delle categorie interessate.
Per gli adempimenti previsti dal presente articolo, di competenza
del Ministero della industria e commercio, e' autorizzata la spesa di
lire 350 milioni.
I titolari di autorizzazioni comunali o prefettizie o ministeriali
per la vendita di merci al pubblico o per l'esercizio di pubblici
servizi, i quali, in seguito al movimento franoso, siano costretti a
trasferire in altra zona il proprio esercizio, potranno chiedere le
nuove autorizzazioni alle competenti autorita', le quali sono tenute
a rilasciarle in base al solo accertamento delle preesistenti
autorizzazioni.
La stessa norma si applica alle attivita' soggette a licenza di
polizia".
Dopo l'articolo 15, e' aggiunto il seguente:
Art. 15-bis.
"Entro il 31 dicembre 1966 saranno emanate, con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i lavori
pubblici di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'interno, le
norme per l'attuazione del presente decreto, anche per quanto
concerne i modi ed i criteri per l'assegnazione degli alloggi da
costruire ai sensi dell'articolo 1".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 settembre 1966
SARAGAT
MORO - MANCINI - REALE
- PIERACCINI - COLOMBO
- PASTORE
Visto, il Guardasigilli: REALE