Legge Ordinaria n. 749 del 28/09/1966 (Pubblicata nella G.U. del 28 settembre 1966 n. 242)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, recante provvedimenti a favore della città di Agrigento in conseguenza del movimento franoso verificatosi il 19 luglio 1966.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590,
concernente  provvedimenti  a  favore  della  citta' di Agrigento, in
conseguenza del movimento franoso verificatosi il 19 luglio 1966, con
le seguenti modificazioni:
    Articolo  1. - Al primo comma, dopo la lettera b), e' aggiunta la
seguente:
    "b1)  accertamenti in merito alla situazione urbanistico edilizia
determinatasi nella predetta citta'";
    al  primo  comma, lettera c), dopo le parole: "senza letto", sono
aggiunte  le parole: ", di locali da adibire ad attivita' commerciali
ed artigiane";
    il secondo comma e' sostituito con il seguente:
    "La   progettazione  e  l'esecuzione  delle  opere  previste  nel
presente  articolo  sono  effettuate dalla Sezione autonoma del Genio
civile,  istituita  ai  sensi  dell'articolo  7. Il provveditore alle
opere  pubbliche  di  Palermo  puo'  disporre che singole opere siano
progettate  ed  eseguite  da Istituti a carattere nazionale designati
per  legge  ad  intervenire nella ricostruzione edilizia in seguito a
pubbliche calamita'".
  Articolo 2. - I commi terzo, quarto, quinto e sesto sono sostituiti
con i seguenti:
  "Alla  Commissione  spetta altresi' il compito di provvedere ad una
ricognizione  completa dello stato di conservazione della rete idrica
e  fognante  e  di  esprimere il proprio avviso circa i provvedimenti
definitivi  da  adottare  per  il  controllo  del  regime delle acque
superficiali  e  sotterranee  che interessano l'abitato di Agrigento,
nonche'   di   proporre   i   vincoli  idrogeologici  ed  urbanistici
indispensabili  fino  all'approvazione del piano regolatore generale,
ed  un progetto di massima per la sistemazione generale delle zone da
sottoporre ai vincoli suddetti e per il consolidamento dell'abitato.
  La Commissione riferisce al Ministro per i lavori pubblici.
  Le  proposte  ed  i  progetti di cui al terzo comma sono comunicati
alla Regione siciliana per i provvedimenti di sua competenza.
  Il  Ministro  per  i  lavori  pubblici presentera' una relazione al
Parlamento entro il 31 dicembre 1967".
  Gli ultimi due commi sono sostituiti con i seguenti:
  "Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato:
    a)   a   provvedere  alle  indagini,  rilievi,  sondaggi,  lavori
provvisionali, prove di laboratorio, necessari per l'espletamento dei
compiti della Commissione;
    b)  a  stipulare  con enti o professionisti le convenzioni che si
rendessero necessarie per i fini di cui sopra.
  Le  attivita'  previste  nel  precedente comma sono attribuite alla
competenza  del  Provveditorato  alle  opere pubbliche di Palermo, il
quale  e'  autorizzato  a provvedere anche a trattativa privata ed in
economia, senza l'obbligo del parere di organi consultivi e tecnici.
  I  rimborsi  ed  i  compensi spettanti ai membri ed alla segreteria
della  Commissione  sono  determinati, in relazione al lavoro svolto,
con  decreto  del  Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il
Ministro per il tesoro.
  Analogamente  si provvede per i rimborsi ed i compensi spettanti ai
membri della Commissione per gli accertamenti di cui alla lettera b1)
dell'articolo 1 ed alla relativa segreteria".
  Dopo l'articolo 2, e' aggiunto il seguente articolo:

                             Art. 2-bis.

  "La  Valle  dei Templi di Agrigento e' dichiarata zona archeologica
di interesse nazionale.
  Il Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro
per  i  lavori pubblici, determina, con proprio decreto, il perimetro
della zona, le prescrizioni d'uso e i vincoli di inedificabilita'".
  Articolo 3. - Al primo comma, e' soppresso il secondo periodo.
  Articolo  4.  -  Dopo  le  parole: "degli alloggi" sono aggiunte le
parole:   "e  dei  locali  da  adibire  ad  attivita'  commerciali  e
artigiane".
  E' aggiunto il seguente comma:
  "La  stessa Commissione e' competente ad assegnare gli alloggi ed i
locali   da   adibire  all'attivita'  artigiana  e  commerciale  che,
eventualmente,  in  prosieguo  di  tempo  dovessero  occorrere per le
esigenze  previste  dal  presente  decreto ed al cui finanziamento si
potra'   provvedere   anche  con  gli  stanziamenti  derivanti  dalle
disposizioni legislative sull'edilizia economica e popolare".
  Dopo l'articolo 4, e' aggiunto il seguente articolo:

                             Art. 4-bis.

  "Il  prefetto di Agrigento provvede alla formazione dell'elenco dei
danneggiati a seguito del movimento franoso, sulla base dei risultati
a  cui  perviene  la  Commissione  di cui all'articolo 2 del presente
decreto".
  Articolo 5. - E' sostituito con il seguente:
  "Il  Ministero  dei  lavori  pubblici e' autorizzato a provvedere a
totale  carico  dello  Stato alle espropriazioni di aree comprese nel
piano  di  zona  della  citta'  di Agrigento, adottato ai sensi della
legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, ed anche di
altre  aree  occorrenti  per  l'esecuzione  delle  opere previste dal
presente decreto.
  Le  aree espropriate per l'esecuzione di opere ed impianti pubblici
passano  in proprieta' del Comune, al quale e' altresi' trasferita la
proprieta' delle opere e degli impianti.
  L'indennita'  di  espropriazione delle aree e' determinata nei modi
previsti dall'articolo 1, terzo comma, della legge 21 luglio 1965, n.
904.
  L'Ufficio   tecnico  erariale  comunica  al  prefetto  l'indennita'
fissata.  La  stima  effettuata  dall'Ufficio tecnico erariale ha gli
effetti  della  perizia giudiziale di cui all'articolo 34 della legge
25 giugno 1865, n. 2359".
  Dopo l'articolo 5, sono aggiunti i seguenti:

                             Art. 5-bis.

  "Con  successivo  provvedimento  legislativo verra' disciplinata la
concessione  di  contributi  ai proprietari di abitazioni distrutte o
dichiarate inabitabili, nei limiti di una sola unita' immobiliare per
ogni proprietario, in opzione con l'assegnazione in proprieta' di una
abitazione costruita a norma dell'articolo 1 del presente decreto.
  Con  lo stesso provvedimento verra' disposto analogamente in ordine
ai  proprietari  di  unita'  immobiliari  destinate  all'esercizio di
attivita' commerciali, professionali e artigiane".

                             Art. 5-ter.

  "E'  concessa  moratoria fino al 31 dicembre 1968 ai proprietari di
una sola unita' immobiliare distrutta o danneggiata per l'adempimento
delle  obbligazioni  contratte con Istituti di credito per l'acquisto
dell'unita' immobiliare stessa".
  Articolo 6. - Il primo comma e' sostituito con il seguente:
  "L'approvazione   dei  progetti  e  dei  contratti  e  la  gestione
tecnico-amministrativa  delle opere sono attribuite al Provveditorato
alle opere pubbliche di Palermo, cui spetta altresi' di corrispondere
i rimborsi ed i compensi determinati ai sensi dell'articolo 2".
  Al secondo comma, e' soppresso il secondo periodo.
  Articolo 9. - E' sostituito con il seguente:
  "Per  gli  adempimenti previsti dal presente decreto, di competenza
del  Ministero  dei  lavori pubblici, e' autorizzata la spesa di lire
9.500 milioni, di cui 500 milioni per interventi di pronto soccorso e
lire   9.000   milioni   per   far   fronte   agli   oneri  derivanti
dall'applicazione delle lettere b), b1) e c) dell'articolo 1".
  Articolo  10.  - Le parole: "nonche' ad altri interventi di propria
competenza   nell'abitato   di  Agrigento,  secondo  la  legislazione
vigente"  sono  sostituite  con  le seguenti: "ad altri interventi di
propria competenza nell'abitato di Agrigento, secondo la legislazione
vigente,  nonche'  alle opere di sistemazione e consolidamento di cui
al terzo comma dell'articolo 2".
  Articolo  12.  -  Al  primo  comma  le parole: "dal 19 luglio al 19
ottobre 1966, e' sospeso sino al 19 ottobre 1966" sono sostituite con
le  parole: "dal 19 luglio 1966 al 19 luglio 1967, e' sospeso sino al
19 luglio 1967".
  Dopo l'articolo 12, e' aggiunto il seguente:

                            Art. 12-bis.

  "Per tutti i beneficiari delle norme contenute nel presente decreto
e'  concessa  l'esenzione dai tributi erariali provinciali e comunali
fino al 31 dicembre 1967.
  Le  imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla
data  di  entrata  in  vigore del presente decreto e quelle ancora da
accertare,  afferenti al trasferimento del diritto di proprieta' o di
altro  diritto  reale  su  immobili  effettuato  e registrato in data
anteriore  al  19  luglio 1966, a titolo gratuito od oneroso per atto
tra  vivi  o  mortis  causa,  non sono dovute qualora il contribuente
provi  che  il  bene cui l'imposta si riferisce e' andato distrutto o
comunque  reso  per  sempre  inabitabile in conseguenza del movimento
franoso".
  Articolo  13. - Le parole: "19 ottobre 1966" sono sostituite con le
seguenti: "31 dicembre 1967".
  Dopo l'articolo 13, sono aggiunti i seguenti:

                            Art. 13-bis.

  "Ai  lavoratori  rimasti  disoccupati in conseguenza della frana e'
concessa   una   indennita'  speciale  di  disoccupazione  pari  alla
retribuzione  giornaliera  contrattuale  spettante  in relazione alla
qualifica  professionale  del richiedente, per la durata massima di 1
anno, a decorrere dal 19 luglio 1966.
  Ai  beneficiari  dell'indennita'  di  cui  al precedente comma sono
anche   corrisposti  gli  assegni  familiari  nella  misura  normale.
L'indennita'   speciale   sostituisce   ed  assorbe  le  integrazioni
salariali e l'indennita' ordinaria di disoccupazione.
  Perdono  il  diritto  all'indennita'  speciale  di disoccupazione i
lavoratori che, richiesti dall'Ufficio di collocamento, non dovessero
raggiungere il posto di lavoro assegnato.
  Per  le provvidenze di cui ai precedenti commi e' istituita, presso
l'Istituto  nazionale della previdenza sociale, una gestione speciale
nell'ambito  della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai
dell'industria.
  Le  spese  sostenute  dalla  gestione speciale di cui al precedente
comma  saranno  coperte  da  contributi  straordinari della Cassa per
l'integrazione   dei   guadagni   degli   operai   dell'industria   e
dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria.
  Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale determinera', con
proprio  decreto,  l'ammontare dei contributi straordinari da porre a
carico delle gestioni predette.
  Le  somme  necessarie  per il funzionamento della gestione speciale
saranno  anticipate dalla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli
operai dell'industria".

                            Art. 13-ter.

  "Alle imprese che svolgono attivita' artigiana e commerciale che, a
seguito  della  frana, siano costrette, per riprendere l'attivita', a
trasferire  gli  impianti e le attrezzature, e' corrisposto, a carico
dello  Stato,  un  contributo  pari  al  70  per  cento  delle  spese
necessarie  al  trasferimento,  al  ripristino degli impianti e delle
attrezzature distrutte o danneggiate.
  La misura del contributo e' elevata al 100 per cento della spesa
  occorrente   per   la  ricostruzione  delle  scorte  danneggiate  o
  distrutte.
Analogo contributo e alle stesse condizioni sara' corrisposto alle
imprese esercenti attivita' alberghiere e di trasporto.
  Le  domande  di  contributo,  corredate  dal progetto dei lavori di
riattivazione   dell'esercizio   o   dell'impianto,   nonche'   dalla
documentazione  dei danni subiti dagli impianti e dalle attrezzature,
debbono essere presentate al prefetto entro il 31 dicembre 1966.
  L'entita'  del  contributo e' determinata con decreto del prefetto,
su  proposta di una Commissione presieduta dall'intendente di finanza
e  composta  dall'ingegnere  capo dell'Ufficio tecnico erariale e dal
direttore  dell'Ufficio  provinciale  dell'industria e del commercio,
sentiti,  per competenza, il presidente della Commissione provinciale
dell'artigianato ed i rappresentanti delle categorie interessate.
  Per  gli  adempimenti previsti dal presente articolo, di competenza
del Ministero della industria e commercio, e' autorizzata la spesa di
lire 350 milioni.
  I  titolari di autorizzazioni comunali o prefettizie o ministeriali
per  la  vendita  di  merci al pubblico o per l'esercizio di pubblici
servizi,  i quali, in seguito al movimento franoso, siano costretti a
trasferire  in  altra zona il proprio esercizio, potranno chiedere le
nuove  autorizzazioni alle competenti autorita', le quali sono tenute
a  rilasciarle  in  base  al  solo  accertamento  delle  preesistenti
autorizzazioni.
  La  stessa  norma  si  applica alle attivita' soggette a licenza di
polizia".
  Dopo l'articolo 15, e' aggiunto il seguente:

                            Art. 15-bis.

  "Entro  il  31  dicembre  1966  saranno  emanate,  con  decreto del
Presidente  della  Repubblica  su  proposta del Ministro per i lavori
pubblici di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'interno, le
norme  per  l'attuazione  del  presente  decreto,  anche  per  quanto
concerne  i  modi  ed  i  criteri per l'assegnazione degli alloggi da
costruire ai sensi dell'articolo 1".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 settembre 1966

                               SARAGAT

                                               MORO - MANCINI - REALE
                                               - PIERACCINI - COLOMBO
- PASTORE

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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