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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA r
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 6 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511,
e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Presso ogni Corte di appello e' costituito un Consiglio
giudiziario presieduto dal primo presidente della Corte d'appello e
composto dal procuratore generale, della Repubblica nonche' da otto
membri di cui tre con funzioni di supplenti, eletti ogni due anni da
tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto con voto
personale e segreto nelle seguenti proporzioni: un magistrato
effettivo ed uno supplente tra i magistrati di Cassazione; due
effettivi ed uno supplente tra i magistrati di Corte d'appello; due
effettivi ed uno supplente tra i magistrati di Tribunale. Nei
distretti nei quali non e' possibile eleggere i magistrati di
Cassazione, i posti sono attribuiti a magistrati di Corte di appello.
In caso di mancanza o di impedimento, il primo presidente ed il
procuratore generale sono sostituiti dal magistrato che ne esercita
la funzione.
I magistrati che, per il numero di suffragi raccolti, seguono
quelli risultati eletti, vengono, nell'ordine ed in numero non
superiore a tre per gli effettivi ed a due per i supplenti, chiamati
a sostituire quelli che cessano dalla carica nel corso del biennio.
Alla scadenza del biennio cessano dalla carica anche i membri che
hanno sostituito altri durante il biennio medesimo. Il Consiglio
giudiziario costituito presso la Corte di appello e' competente anche
per i magistrati appartenenti alla circoscrizione della sezione
distaccata.
Le funzioni di segretario presso il Consiglio giudiziario sono
esercitate dal magistrato, componente effettivo, meno anziano per
servizio".