Legge Ordinaria n. 839 del 04/10/1966 (Pubblicata nella G.U. del 22 ottobre 1966 n. 264)
Modifica dell'articolo 3 del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, recante norme sull'uso del marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'articolo  3  del  regio  decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213,
convertito  in  legge  2  maggio  1938,  n.  864,  e'  sostituito dal
seguente:
  "Il  Ministro per il commercio con l'estero, su parere conforme dei
Ministeri  interessati  e  sentito l'istituto nazionale del commercio
estero,  determina,  con  proprio  decreto,  tra  i  gruppi  indicati
all'articolo   1,   i  prodotti  soggetti  al  marchio  nazionale  di
esportazione,   i   requisiti   di   qualita',   di   selezione,   di
condizionamento e di imballaggio ai quali essi debbono rispondere per
potere  essere  esportati  nei  singoli Paesi nonche' le modalita' di
controllo  per  l'accertamento  dei  requisiti  e per il rilascio dei
documenti attestanti l'esito del controllo".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 ottobre 1966

                               SARAGAT

                                                MORO - TOLLOY - PRETI
- RESTIVO - SCALFARO
- ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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