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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'articolo 3 del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213,
convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864, e' sostituito dal
seguente:
"Il Ministro per il commercio con l'estero, su parere conforme dei
Ministeri interessati e sentito l'istituto nazionale del commercio
estero, determina, con proprio decreto, tra i gruppi indicati
all'articolo 1, i prodotti soggetti al marchio nazionale di
esportazione, i requisiti di qualita', di selezione, di
condizionamento e di imballaggio ai quali essi debbono rispondere per
potere essere esportati nei singoli Paesi nonche' le modalita' di
controllo per l'accertamento dei requisiti e per il rilascio dei
documenti attestanti l'esito del controllo".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 ottobre 1966
SARAGAT
MORO - TOLLOY - PRETI
- RESTIVO - SCALFARO
- ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE