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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo dal 10
gennaio 1966, di cui al secondo comma dello articolo 199 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, per gli artigiani che prestano abitualmente opera
manuale nelle rispettive imprese e che non abbiano dipendenti, il
termine per la presentazione delle denunce di esercizio di cui
all'articolo 12 dello stesso decreto presidenziale e' prorogato fino
al 31 dicembre 1966, senza applicazione di alcuna sanzione, anche per
il ritardo nel versamento dei contributi relativi.