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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'articolo unico della legge 12 aprile 1962, n. 153, e' sostituito
dal seguente:
"Alle scuole civili di pilotaggio aereo istituite presso l'Aero
Club d'Italia e presso gli Aero Clubs locali ad esso federati e'
concessa l'esenzione dal dazio doganale, dall'imposta interna di
fabbricazione e dalla corrispondente sovraimposta di confine nonche'
dalla imposta generale sulla entrata, per i carburanti e lubrificanti
destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati
nelle scuole stesse ai fini dell'insegnamento.
Detta esenzione e' parimenti concessa alle scuole private di
pilotaggio aereo purche' applichino agli allievi tariffe
preventivamente approvate dal Ministero dei trasporti e della
aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile.
Le esenzioni di cui ai precedenti commi sono concesse nei limiti di
un quantitativo annuo complessivo di tonnellate 7.000 di carburante,
di cui 2.000 del tipo benzina avio e 5.000 del tipo kerosene, e di
tonnellate 300 di lubrificante".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 ottobre 1966
SARAGAT
MORO - SCALFARO - PIERACCINI
PRETI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE