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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi del
lavoro coloro che, non avendo compiuto il 55° anno di eta', abbiano
subito, a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale,
una riduzione permanente della capacita' lavorativa in misura non
inferiore ad un terzo.
La predetta misura di riduzione della capacita' lavorativa si
applica anche, a modifica di quanto disposto dall'articolo 2 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947,
n. 1222, per le assunzioni obbligatorie degli invalidi del lavoro
presso le imprese private.
Sono considerati orfani, di caduti sul lavoro le persone il cui
padre, o madre esercitante la patria potesta' o i diritti derivanti
dalla medesima, siano deceduti a causa di infortunio sul lavoro o di
malattia professionale.