Legge Ordinaria n. 861 del 12/10/1966 (Pubblicata nella G.U. del 25 ottobre 1966 n. 266)
Disposizioni concernenti il personale insegnante delle scuole per sordomuti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Fermo  restando  il disposto dell'articolo 523 del regio decreto 26
aprile   1928,   n.  1297,  in  virtu'  del  quale  possono  accedere
all'insegnamento  nelle  scuole  elementari  per  sordomuti  soltanto
coloro che sono in possesso dell'abilitazione magistrale, i diplomati
delle  scuole di metodo ai sensi della lettera b), primo comma, dello
articolo 523 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, che alla data
di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato almeno tre
anni  di  lodevole  servizio nell'ultimo decennio e siano in servizio
nell'anno   scolastico   1965-66,   si   intendono   abilitati  anche
all'insegnamento nelle scuole elementari per sordomuti.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 ottobre 1966

                               SARAGAT

                                                 MORO - GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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