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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Fermo restando il disposto dell'articolo 523 del regio decreto 26
aprile 1928, n. 1297, in virtu' del quale possono accedere
all'insegnamento nelle scuole elementari per sordomuti soltanto
coloro che sono in possesso dell'abilitazione magistrale, i diplomati
delle scuole di metodo ai sensi della lettera b), primo comma, dello
articolo 523 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, che alla data
di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato almeno tre
anni di lodevole servizio nell'ultimo decennio e siano in servizio
nell'anno scolastico 1965-66, si intendono abilitati anche
all'insegnamento nelle scuole elementari per sordomuti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 ottobre 1966
SARAGAT
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE