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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli effetti di cui alla legge 23 maggio 1956, n. 498, decorrono dal
1 luglio 1956.
Con effetto dalla stessa data, l'articolo 2 della predetta legge e'
sostituito dal seguente:
"Il ruolo dei guardiani idraulici, previsto dall'articolo 2 del
regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 54, e' sostituito con quello
risultante dalla seguente tabella organica:
Coefficiente QUALIFICA Posti
di stipendio
173 Capo sorvegliante idraulico di prima classe...... 31
159 Capo sorvegliante idraulico di secondaclasse..... 70
157 Sorvegliante idraulico scelto di prima classe.... 50
155 Sorvegliante idraulico scelto di seconda classe.. 80
151 Sorvegliante idraulico e allievo sorvegliante i-
draulico........................................ 720
---
Totale...... 951"
---
La tabella allegato A) alla legge 23 maggio 1956, numero 498, e'
soppressa con effetto dalla data di entrata in vigore della stessa
legge.