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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Tra le categorie professionali di cui all'articolo 16 della legge 3
agosto 1949, n. 589, sono inclusi anche i periti industriali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 ottobre 1966
SARAGAT
MORO - MANCINI - REALE
Visto, il
Guardasigilli: REALE