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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza si
applicano le disposizioni della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e
successive modificazioni, concernenti l'avanzamento degli ufficiali
dell'Esercito, Arma dei carabinieri, con le varianti di cui agli
articoli seguenti.
Dette disposizioni non si applicano all'avanzamento dell'ufficiale
maestro direttore di banda e degli ufficiali appartenenti al ruolo
speciale transitorio, per i quali restano in vigore, rispettivamente,
la legge 13 luglio 1965, n. 882 e la legge 5 agosto 1962, n. 1209.
Non si applicano altresi' agli ufficiali provenienti dal Corpo della
guardia di finanza della Venezia Giulia, iscritti nel ruolo separato
di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600.