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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita')
Le disposizioni della presente legge sono dirette ad attuare, con
interventi di carattere straordinario - nel quinquennio 1966-1970 -
le Indicazioni del programma nazionale di sviluppo economico nel
quadro dello Inserimento dell'agricoltura nazionale nel Mercato
comune europeo, favorendo il consolidamento e l'adeguamento
strutturale, funzionale ed economico delle Imprese, in specie di
quelle familiari, per elevarne l'efficienza e la competitivita'. In
particolare gli interventi saranno rivolti a promuovere: lo sviluppo
di attivita' e servizi di carattere generale, la stabilizzazione dei
prezzi e l'organizzazione dei mercati agricoli, l'acquisizione dei
capitali di esercizio e di conduzione, lo sviluppo della cooperazione
e delle altre forme di organizzazione dei produttori agricoli, lo
sviluppo delle produzioni zootecniche ed il miglioramento, la difesa
e la specializzazione delle colture arboree e delle coltivazioni
ortofrutticole, l'adeguamento delle strutture aziendali ed
interaziendali, la diffusione dell'irrigazione ed Il completamento e
il ripristino di opere pubbliche di bonifica, lo sviluppo forestale,
l'accesso al credito agrario.