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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per consentire il proseguimento dell'attivita' degli Enti autonomi
lirici e istituzioni concertistiche assimilate fino al 31 dicembre
1966, gli Enti del Teatro Comunale di Bologna, del Teatro Comunale di
Firenze, del Teatro Comunale dell'Opera di Genova, del Teatro alla
Scala di Milano, del Teatro San Carlo di Napoli, del Teatro Massimo
di Palermo, del Teatro dell'Opera di Roma, del Teatro Regio di
Torino, del Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del Teatro La
Fenice di Venezia, degli Spettacoli Lirici all'Arena di Verona,
nonche' l'istituzione dei Concerti dell'Accademia nazionale di Santa
Cecilia di Roma e la istituzione dei Concerti del Conservatorio
statale di musica "Pier Luigi da Palestrina" di Cagliari sono
autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle Casse
di risparmio italiane per il complessivo importo di lire sei
miliardi.