Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In deroga agli articoli 23, primo e secondo comma e 24 della legge
7 febbraio 1958, n. 88, gli Istituti superiori di educazione fisica
statali o pareggiati istituiscono, previa autorizzazione del
Ministero della pubblica istruzione, appositi corsi riservati agli
iscritti negli elenchi speciali di cui all'articolo 31, quarto comma,
della ordinanza ministeriale 30 marzo 1961, concernente il
conferimento degli incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico
1961-62, i quali alla data del 30 settembre 1966 abbiano prestato
nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica statali
o pareggiati, almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi, di
insegnamento di educazione fisica con qualifica non inferiore a
"valente".