Legge Ordinaria n. 932 del 24/10/1966 (Pubblicata nella G.U. del 14 novembre 1966 n. 285)
Modifiche alla legge 7 febbraio 1958, n. 88.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  deroga agli articoli 23, primo e secondo comma e 24 della legge
7  febbraio  1958, n. 88, gli Istituti superiori di educazione fisica
statali   o   pareggiati   istituiscono,  previa  autorizzazione  del
Ministero  della  pubblica  istruzione, appositi corsi riservati agli
iscritti negli elenchi speciali di cui all'articolo 31, quarto comma,
della   ordinanza   ministeriale   30   marzo  1961,  concernente  il
conferimento  degli incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico
1961-62,  i  quali  alla  data del 30 settembre 1966 abbiano prestato
nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica statali
o  pareggiati, almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi, di
insegnamento  di  educazione  fisica  con  qualifica  non inferiore a
"valente".
 

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