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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A partire dall'esercizio finanziario 1965 e' autorizzata la
concessione a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed
enti ausiliari, di un contributo annuo di lire 60 milioni per
l'assistenza tecnica alle associate, ai fini del loro miglioramento
ed incremento.