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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con decorrenza dal 1 gennaio 1965 e fino al 31 dicembre 1967, il
contributo dello Stato previsto dall'articolo 2, lettera b), della
legge 25 novembre 1957, numero 1176, a favore della Cassa unica per
gli assegni familiari e' devoluto, nella misura stabilita dalla legge
17 dicembre 1958, n. 1206, al finanziamento delle prestazioni
dell'assicurazione di malattia per i lavoratori agricoli in aumento
del contributo dello Stato previsto dall'articolo 6 della legge 26
febbraio 1963, n. 329.
A decorrere dal periodo di paga corrente alla data del 1 settembre
1965, il contributo dello 0,20 per cento delle retribuzioni di cui
all'articolo 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e
all'articolo 20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
applicato in addizionale al contributo a carico dei datori di lavoro
e dei lavoratori per il fondo per l'adeguamento delle pensioni, e'
dovuto a favore dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie
gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le
malattie.
A far tempo dallo stesso periodo di paga l'Istituto nazionale della
previdenza sociale corrispondera' periodicamente all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro le malattie, senza spese, le
somme corrispondenti al gettito del contributo addizionale di cui al
precedente comma.
I contributi di cui al presente articolo sono ripartiti, a cura
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, tra
l'Istituto stesso e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento
e Bolzano in relazione al numero degli iscritti negli elenchi
anagrafici dei salariati e braccianti agricoli di dette Province per
quanto attiene al contributo di cui al primo comma, ed in relazione
al numero complessivo degli assicurati per quanto concerne il
contributo di cui al secondo comma.